Una decisione tanto attesa, quanto innovativa, quella adottata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, sez II, presieduta dal Giudice dott.ssa Di Lorenzo, destinata – si spera – a segnare, mutandolo, l’orientamento espresso nel settore degli enti sportivi dilettantistici.
Troppo spesso il Giudice tributario si è determinato, aderendo alla tesi dell’Agenzia delle Entrate, a dichiarare la perdita dei benefici fiscali a carico delle società sportive dilettantistiche che non abbiano presentato il modello EAS, e il conseguente assoggettamento al regime ordinario di tassazione per i proventi derivanti da attività commerciali.
Il c.d. modello EAS è un documento introdotto affinché l’Amministrazione acquisisca informazioni di tipo fiscale rispettivamente a quegli enti che godono del beneficio della de- commercializzazione dei corrispettivi, ossia della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci.
Si tratta, con tutta evidenza, di un adempimento squisitamente formale, a cui però l’Agenzia delle Entrate ha puntualmente fatto discendere, ex (contra) lege, l’inapplicabilità e la decadenza delle condizioni di favore previste per gli enti non commerciali e, nella specie, per le associazioni sportive dilettantistiche, senza possibilità di prova contraria.
Ed ecco che, nel panorama fortemente penalizzante delle società sportive, da sempre sotto la lente di ingrandimento del fisco, è intervenuta, con finezza e saggezza argomentativa, la sentenza della CTR di Campobasso, la quale, accogliendo le considerazioni degli avvocati Francesco ed Antonio Mancini, ha ritenuto illegittima l’azione dell’Ufficio, ammettendo a favore dell’ASD la permanenza del regime agevolativo previsto dalla L. n. 398/1991.
A supporto della motivazione assunta, il Collegio, rappresentando un punto di rottura con l’orientamento di merito tributario, ha chiarito come nessuna norma indichi che la presentazione del modello EAS sia condizione indispensabile a che gli enti associativi possano beneficiare del regime agevolato, dovendosi al contrario collocare il documento EAS come uno strumento meramente conoscitivo, che persegue obiettivi pubblicistici ed informativi.
La Commissione ha argutamente osservato che il carattere associativo e non lucrativo delle Associazioni sportive non può essere fondato su elementi squisitamente formali, ma al contrario l’accesso alla normativa di favore deve reggersi su aspetti concreti e sostanziali, oltre che sul comportamento concludente dell’ente.
In altri termini, la sola omessa presentazione del modello EAS non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere sic et simpliciter i benefici fiscali, in quanto l’attività di verifica deve essere estesa alla effettiva attuazione degli scopi istituzionali, oltre che al controllo della regolare tenuta dei verbali delle assemblee, della redazione e approvazione del rendiconto annuale, della certificazione ACSI, etc… .
Con la pronuncia in commento, quindi, il Collegio molisano ha correttamente riconosciuto, e valorizzato, la prevalenza della sostanza sulla forma, quale principio sistematico per il mantenimento della qualifica di ASD, premiando e facendosi garante del ruolo sociale delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono (soprattutto nel nostro territorio) una funzione di importanza assoluta e permettono ai giovani – come ha osservato la stessa CTR – di dedicarsi ad un’attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, che solo lo sport è in grado di costruire ed esaltare.