Con la sentenza del 17.9.2025, il Tribunale di Campobasso, sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Mancini, affermando che anche il socio di “maggioranza” può essere considerato dipendente della società di capitali dal momento che l’assemblea non entra nei compiti di gestione dell’azienda.
Nel caso risolto dal Giudice del Lavoro, il lavoratore era ricorso giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società della quale era anche socio di maggioranza e aveva provveduto d’ufficio all’iscrizione alla Gestione Commercianti, richiedendone la relativa contribuzione.
Il Tribunale di Campobasso, ha rilevato, preliminarmente, che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di socio titolare della maggioranza del capitale sociale della società e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa, qualora possa essere documentato e dimostrato un assoggettamento del socio al potere direttivo e disciplinare da parte di un organo superiore, mentre è da escludersi ove il socio abbia di fatto assunto, nell’ambito della Società, l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione e amministrazione.
In tale prospettiva, in caso di positivo accertamento del rapporto di lavoro subordinato, il socio lavoratore subordinato, anche se detentore di quote sociali, e addirittura socio di maggioranza, è inquadrato come dipendente e deve essere assunto sotto la normale disciplina del lavoro subordinato, per cui l’obbligo contributivo è legato all’iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti e non alla Gestione Commercianti.
In applicazione degli enunciati principi, il Tribunale di Campobasso ha aderito alla tesi sostenuta dagli avvocati Mancini e di conseguenza ha confermato il carattere meramente esecutivo delle mansioni di pizzaiolo espletate dal ricorrente, nonché la sussistenza del requisito dell’eterodirezione, convalidando la natura subordinata del rapporto oggetto di contestazione.







