La Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro, confermando la pronuncia del giudice di prime cure e in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 della Direzione Territoriale del Lavoro di Campobasso, ha escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati dall’Associazione di Volontariato con i lavoratori che avevano dato la disponibilità a rendere attività di volontariato con mansioni di “autista/soccorritore” per l’espletamento del servizio 118 in convenzione con l’Azienda Sanitaria Regionale.
La Corte territoriale ha rilevato che dall’istruttoria svolta in primo grado non erano emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti di volontariato instaurati tra l’Associazione e i volontari presentassero i caratteri tipici della subordinazione (il cui onere della prova spettava all’Ispettorato, vista la pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l’emissione del provvedimento punitivo).
Il Giudice del gravame ha escluso l’esistenza di un vincolo di subordinazione, avuto riguardo alla specificità degli incarichi conferiti ai lavoratori ed al modo in cui venivano svolti, rilevando che non era percepibile un assoggettamento alle puntuali direttive del datore di lavoro e facendo riferimento ai criteri complementari e sussidiari usualmente utilizzati quali indizi probatori della subordinazione.
L’Associazione di Volontariato, difesa dallo Studio Legale Mancini, ha dimostrato che la predisposizione dei turni di servizio non avveniva unilateralmente da parte dell’associazione, ma in base alle necessità espresse dai lavoratori, i quali esprimevano una disponibilità varia e discontinua e non vi era obbligo di rendere la prestazione atteso che, in caso di impedimento, essi potevano individuare anche autonomamente un sostituto per la copertura del turno.
La decisione della Corte territoriale molisana conferma dunque l’arresto giurisprudenziale formatosi di recente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (n. 23665/2025) che ha escluso sia la natura di volontariato che quella di lavoro subordinato per gli autisti-soccorritori, nel presupposto che i rimborsi forfettari non provano automaticamente la subordinazione.
Soddisfazione per lo Studio Legale Mancini che ottiene sulla medesima vicenda un nuovo risultato dopo quello recentemente raggiunto presso il Tribunale di Larino.







