Il Tribunale di Campobasso, sezione lavoro, con la sentenza resa in data 12 dicembre 2025, è stato interessato della questione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime contributivo agevolato previsto per i contribuenti forfettari nel caso di un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione fiscale, prontamente sanato con dichiarazioni integrative.
Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Antonio Mancini nel presupposto che il ricorrente aveva dimostrato di possedere i requisiti per l’applicazione del regime forfettario, nonostante l’errore formale nella compilazione della dichiarazione fiscale. In particolare, il Giudice ha valorizzato il fatto che il ricorrente aveva presentato dichiarazioni integrative correggendo l’errore e che tali dichiarazioni collimavano con quanto dichiarato nella domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali presentata all’Istituto.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che l’errore era facilmente riconoscibile in quanto il ricorrente non avrebbe potuto usufruire del regime di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, visto che tale regime di favore era stato in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, mentre egli aveva iniziato la propria attività solo in data 3.06.2018.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che l’errore formale nella compilazione della dichiarazione fiscale non era sufficiente a giustificare la revoca del regime agevolato e ha pertanto dichiarato non dovuta la maggiore contribuzione richiesta dall’Inps in base all’applicazione del regime contributivo ordinario.







