Il Tribunale di Campobasso, chiamato a decidere sull’opposizione presentata da un’organizzazione di volontariato 118 avverso un’ordinanza ingiunzione basata sull’asserita sussistenza di rapporti integranti la subordinazione e l’assenza di gratuità del lavoro prestato dai volontari dell’Associazione, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio legale Mancini condannando l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Inps alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite.
Il Giudice ha attribuito dirimente rilievo, ai fini di tale conclusione, all’assenza, nella fattispecie, di almeno due tra i più rilevanti indici della subordinazione, quali la rigida osservanza di un orario di lavoro predeterminato dal datore e l’obbligo di giustificare eventuali assenze e ponendo altresì l’accento sulla modesta entità del rimborso spese, riconosciuto ai soci-volontari, tale da farne escludere, per il suo modesto importo, natura e funzione retributiva.
Il Tribunale di Campobasso ha accertato come la prestazione dei soci-volontari fosse caratterizzata da “ampia libertà di gestione”. Sulla base di quanto emerso, in particolare, dalle dichiarazioni raccolte dai Funzionari Ispettivi, gli stessi risultavano inseriti in turni di lavoro mensilmente concordati con l’Associazione. Nel provvedimento si è chiarito a riguardo come “la predisposizione di turnazioni” fosse determinata in via esclusiva in virtù dell’ovvia esigenza di assicurare la perdurante continuità del servizio.
È per tale ragione, quindi, che non si attribuisce ad essa rilievo determinante per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
È sempre “la particolare delicatezza del servizio offerto, di per sé tale da non tollerare interruzioni di sorta” a determinare, inoltre, per il giudice, la necessità dell’informale comunicazione agli organi associativi, da parte dei soci volontari, del proprio eventuale impedimento nel coprire un turno originariamente predisposto, comunicazione che, secondo il provvedimento, come anche la compilazione di appositi fogli presenza, non può essere qualificata come obbligo di giustificazione dell’assenza, in quanto prassi dovuta esclusivamente in ragione della peculiarità del servizio offerto.
Il Tribunale di Campobasso ha dunque negato la natura subordinata del rapporto tra associazione e soci-volontari, attribuendo fondamentale rilievo, nel caso di specie, anzitutto all’elemento della flessibilità, idoneo ad essere validamente considerato tratto tipico del lavoro volontario.
Infine, il Giudicante ha attribuito valore, a fini qualificatori, alla modesta entità del rimborso spese riconosciuto ai soci-volontari, richiamando, a tale proposito, la posizione assunta sul punto dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 21 maggio 2008, n. 12964). Secondo il Tribunale, l’importo corrisposto ai soci-volontari a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto e per i pasti, esclude il carattere retributivo di tale somma, stante la necessaria considerazione della modesta entità e la relativa determinazione “in misura variabile sulla base dei turni effettivamente coperti dal volontario”.
La decisione si rivela molto importante in quanto investe una problematica che ha coinvolto numerose associazioni di volontariato 118 operanti in convenzione con l’azienda sanitaria regionale del Molise.







