Accolto il ricorso dell’avv. Mancini dalla CGT di I grado di Isernia.
La Certificazione ottenuta ai sensi dell’art. 23 del D.L. 73/2022, rende nulli, in forza del comma 4, gli accertamenti dell’Ufficio, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta per R&S non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.
Nel caso portato all’attenzione della Corte di Giustizia di primo grado di Isernia dall’avv. Francesco Mancini, quale difensore di una Società insediata nel Nucleo Industriale di Pozzilli-Venafro, destinataria di atti di recupero del credito de quo a causa dell’asserita assenza dei presupposti di novità e creatività, l’Azienda, che già si era dotata di un Dossier attestato da una Società di Revisione e della Relazione di certificazione di cui all’art. 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, aveva inteso avvalersi anche della facoltà, contemplata dall’art. 23 del D.L. 73, del 21 giugno 2022, di affidare la Certificazione dei requisiti ad uno dei soggetti appartenenti all’Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico a mente del comma 3 dell’art. 23 in oggetto.
La richiesta di certificazione, avanzata dalla Società prima dell’avvio delle operazioni ispettive che avevano poi portato agli atti di recupero, era stata poi definitivamente rilasciata qualche settimana dopo la consegna del PVC, sicchè la CGT di primo grado ha negato efficacia vincolante alla certificazione stessa.
Ha però aderito alla tesi sostenuta dall’avv. Francesco Mancini, secondo cui la Certificazione rassegnata dal Soggetto abilitato doveva avere rilievo ai fini del libero convincimento del Giudice di merito, in quanto attestante fatti, requisiti e caratteristiche che, in concorso con gli altri elementi difensivi addotti e documentati, potevano deporre per la sussistenza dei presupposti di accesso al beneficio.
La Corte isernina ha convenuto che “deve darsi atto dell’osservazione difensiva secondo cui la volontaria e positiva certificazione ottenuta dalla ricorrente è, in ogni caso, un elemento a supporto dell’infondatezza della ritenuta natura fittizia dell’attività di ricerca e sviluppo. Ne consegue che la suddetta certificazione, pur non determinando l’effetto legale normativamente previsto, costituisce un ulteriore elemento a riprova dell’infondatezza della tesi di parte resistente”.
L’accoglimento del ricorso, nelle sue impeccabili motivazioni, rappresenta un importante tassello nel percorso volto, in sintonia con la ratio del predetto art. 23, a favorire l’applicazione delle agevolazioni alle attività di ricerca e sviluppo “in condizioni di certezza operativa”, ovvero ad uscire, con equilibrio e rigore tecnico, dalla situazione di stallo generata dal “filone” degli accertamenti della specie, che rischiano di travolgere indistintamente, nell’azione di giusto contrasto agli abusi (che sicuramente esistono), anche le imprese che, invece, realizzino effettivamente e correttamente interventi di sviluppo e ricerca coerenti con gli obiettivi del Legislatore di valorizzazione e premialità delle innovazioni imprenditoriali.







